Chiedere la concessione dell'assegno di maternità dei Comuni

Descrizione

Chiedere la concessione dell'assegno di maternità dei Comuni

L'assegno di maternità è un sostegno economico per le madri italiane, comunitarie ed extracomunitarie (Decreto legislativo 26/03/2001, n. 151, art. 74) che :

  • non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità: indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici
  • beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto a quello dell’assegno di maternità. In questo caso alla madre spetta solo la quota differenziale
  • appartenenti ad un nucleo familiare il cui valore ISEE sia inferiore a quelli determinati ogni anno dalla legge.

L'assegno è concesso anche per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo: il minore deve avere meno di sei anni al momento dell’adozione o dell’affidamento oppure non deve aver superato la maggiore età per adozioni o affidamenti internazionali. Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve inoltre soggiornare e risiedere nel territorio dello Stato.

Tenuto conto della riforma dell’ISEE (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/12/2013, n. 159), del comunicato del dipartimento per le Politiche della Famiglia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 25 febbraio 2023), dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il valore dell'indicatore ISEE MINORENNI non deve superare 20.221,13 euro.

L'importo mensile dell’assegno di maternità da corrispondere alle aventi diritto per l'anno 2024 è pari, nella misura intera, a euro 404,17 per cinque mensilità, per complessivi 2.020,85 euro.

L'assegno è erogato dall'INPS attraverso un'istruttoria del Comune di residenza.

La domanda deve essere presentata, avendo la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e l’ISEE in corso di validità, entro sei mesi dalla data del parto. Al fine di evitare la decadenza dal beneficio, nei casi in cui la cittadina non comunitaria non riesca ad ottenere nei tempi previsti il rilascio del titolo di soggiorno richiesto per l’accesso al contributo, può presentare, sempre entro sei mesi dalla data del parto, la domanda di assegno di maternità allegando la ricevuta comprovante l’avvenuta richiesta del titolo di soggiorno.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito dell'INPS.

In Comune di Piacenza …

Per maggiori informazioni consulta l'Avviso pubblico per la concessione dell'assegno di maternità.

 

Requisiti

Per chiedere la concessione dell'assegno di maternità occorre rientrare nelle seguenti casistiche, da documentare a cura della richiedente:

  • essere madri cittadine:
    • italiane
    • comunitarie
    • di paesi terzi in possesso di
      • permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
      • essere familiare di cittadini dell’Unione Europea o di cittadini stranieri titolari di diritto di soggiorno di lungo periodo o permanente
      • permesso di soggiorno in qualità di rifugiato politico (o superstite di rifugiati politici);
      • protezione sussidiaria
      • essere cittadina/lavoratrice o familiare/superstite di cittadino/lavoratore con nazionalità marocchina, tunisina, algerina o turca
      • essere titolare (o familiare di titolare) del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro (o familiare, ad eccezione delle categorie escluse dal Decreto legislativo 04/03/2014, n.40)
      • aver soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell’Unione Europea o essere familiare o superstite di persona che ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell’Unione Europea
      • essere apolide o familiare/superstite di apolide.
  • essere residente nel territorio dello Stato e quindi regolarmente soggiornanti al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo
  • avere un valore ISEE non superiore al tetto massimo annualmente rivalutato
  • avere un conto corrente intestato o cointestato alla richiedente.

L'assegno di maternità può essere richiesto anche dal padre:

  • se la madre abbandona il figlio o in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e, comunque, non sia in affidamento presso terzi
  • in caso di decesso della madre del neonato (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/12/2000 n. 452, art. 11).

L'assegno di maternità può inoltre essere richiesto dall'adottante o dall'affidatario se rientra nelle rispettive famiglie anagrafiche nei seguenti casi:

  • separazione legale tra i coniugi;
  • adozione speciale di cui all'art. 44 comma 3 legge 184/1983;
  • minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori.