Descrizione
Se il contribuente ritiene di aver versato erroneamente l'imposta a favore del Comune deve presentare domanda di rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento (Legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, com. 164).
La domanda va presentata al Comune verso il quale è stato effettuato il versamento dell'imposta.
In Comune di Piacenza …
É possibile chiedere che le somme versate in eccedenza vadano a compensare altri debiti tributari. In tal caso si rende necessaria la presentazione del modulo per la compensazione tra debiti e crediti tributari.
É ammessa la possibilità di compensazione solo con altri tributi locali la cui riscossione venga effettuata direttamente dal Comune e non sia stata affidata ad altro soggetto abilitato. Pertanto, è possibile la compensazione con IMU e TASI.