Comunicare l'inizio dei lavori per interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)

Descrizione

Comunicare l'inizio dei lavori per interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)

La comunicazione di inizio lavori asseverata è necessaria per eseguire i seguenti interventi (Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 7, com. 5):

  • le opere di manutenzione straordinaria e le opere interne alle costruzioni, qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio e non modifichino i prospetti
  • le opere di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo che non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio
  • le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti a esercizio d'impresa
  • le modifiche della destinazione d'uso senza opere, tra cui quelle dei locali adibiti a esercizio d'impresa, che non comportino aumento del carico urbanistico
  • le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6) dell'allegato, qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio
  • le recinzioni e muri di cinta e le cancellate
  • gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi
  • il recupero e il risanamento delle aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione
  • i significativi movimenti di terra definiti dalla lettera m) dell'Allegato alla Legge regionale 30/07/2013, n. 15
  • le serre stabilmente infisse al suolo, tra cui quelle in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola
  • ogni altro intervento edilizio non riconducibile all'edilizia libera, alle procedure abilitative speciali,  agli interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività o permesso di costruire.
In Comune di Piacenza …

ART.198 ABBATTIMENTI SU AREE PRIVATE
198.1 L’abbattimento di alberature in aree private o aree di proprietà di Enti pubblici diversi dal Comune è ammesso, previa C.I.L.A., in caso di prioritarie motivazioni di incolumità pubblica, in caso di morte della pianta e di accertati danni agli edifici o alle infrastrutture circostanti con comunicazione scritta. É ammesso altresì in caso di grave patologia, non altrimenti sanabile, sulla base della relazione di un tecnico abilitato. In ogni caso, per non perdere la consistenza del patrimonio arboreo, all'abbattimento dovrà seguire una sostituzione compensativa da mettere a dimora anche in area verde pubblica indicata dal Comune.

Approfondimenti

La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta una sanzione pecuniaria di 1.000,00 € (Legge regionale 21/10/2004, n. 23, art. 16-bis, com. 1).

L’importo della sanzione è ridotto di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

Il proprietario, o chi ha titolo per presentare l'istanza per il titolo abilitativo, può chiedere preliminarmente una valutazione sull'ammissibilità dell'intervento, allegando una relazione predisposta da un professionista abilitato, contenente i principali parametri progettuali. I contenuti della relazione sono stabiliti dal regolamento edilizio, avendo riguardo in particolare ai vincoli, alla categoria dell'intervento, agli indici urbanistici ed edilizi e alle destinazioni d'uso (Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 21).

Congiuntamente alla presentazione della pratica l'interessato può chiedere allo sportello unico di acquisire tutte le autorizzazioni preliminari necessarie all'intervento edilizio (Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 4, com. 5).

In questo caso lo sportello unico edilizia convoca la conferenza di servizi semplificata ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241, art. 14, è possibile dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.

Attività correlate