A chi è rivolto
La domanda può essere presentata esclusivamente dagli assegnatari di un alloggio Erp.
La domanda può essere presentata esclusivamente dagli assegnatari di un alloggio Erp.
La richiesta viene rifiutata se si verifica almeno uno di questi casi:
a) Il contratto di locazione è stato firmato da meno di 24 mesi, a meno di gravi motivi documentati che verranno valutati dal Dirigente.
b) L’assegnatario è moroso, quindi non ha pagato canoni o spese condominiali dovute.
c) È stato avviato un procedimento di decadenza nei confronti dell’assegnatario.
d) L’alloggio è troppo piccolo per ospitare un’altra persona, secondo gli standard previsti dal regolamento comunale (art. 10, comma 6).
e) L’alloggio non rispetta i requisiti minimi del D.M. 5 luglio 1975, oppure non ha abbastanza vani letto o servizi igienici per accogliere un’ulteriore persona
La richiesta può essere fatta:
La domanda può essere presentata dal titolare del contratto di locazione, dal suo tutore legale oppure da una persona con delega.
| Tipo di pagamento | Importo |
|---|---|
| La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento |
Per richiedere la stabile convivenza è necessario compilare il modulo di domanda. E' possibile compilare e spedire la richiesta anche rivolgendosi al Servizio Progetto Casa - Ufficio Abitazioni e diritto alla casa di viale Beverora n° 57.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente ai richiedenti, le cui domande verranno accolte, sarà riconosciuta la stabile convivenza, nei casi venga instaurata more uxorio o se finalizzata alla reciproca assistenza materiale e morale.
A partire dalla data dell’iscrizione anagrafica, chi convive in modo stabile con l’assegnatario, partecipa con la propria situazione economica al calcolo del canone di locazione. Una volta autorizzata la stabile convivenza, il nucleo familiare è tenuto a presentare una nuova attestazione ISEE entro 30 giorni, ai sensi dell’art. 19 del vigente Regolamento. La mancata presentazione dell’attestazione ISEE aggiornata o la presentazione di documentazione difforme comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista e del canone oggettivo maggiorato del 20% oltre all’avvio della procedura di decadenza.
Il Comune, tramite gli Agenti Accertatori di ACER Piacenza e la Polizia Locale, può effettuare verifiche per accertare che la convivenza sia reale, stabile e continuativa.
Se dai controlli emerge che la convivenza non è stabile o non è continuativa, il Comune avvia il procedimento la cancellazione anagrafica della persona che era stata aggiunta come convivente.
Dopo 4 anni dall’inizio della convivenza, se dai controlli non sono emerse irregolarità e non si verificano fatti che impediscono la convivenza (come quelli elencati prima), la persona convivente entra a far parte del nucleo assegnatario.
Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Termini e condizioni di servizio