Descrizione
Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche, industriali assimilate alle domestiche, di prima pioggia presenti sul territorio comunale che non possono allacciarsi o non sono serviti da una fognatura pubblica devono essere autorizzati allo scarico, come previsto dal Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 124.
Gli scarichi possono essere autorizzati solo se preventivamente depurati tramite uno dei trattamenti identificati dalla Deliberazione della Giunta Regionale 09/06/2003, n. 1053. La Deliberazione prevede inoltre che:
- Le acque reflue domestiche in corpo idrico o su suolo sono autorizzate dal Comune
- Le acque reflue industriali assimilate alle domestiche e quelle di prima pioggia sono autorizzate tramite Autorizzazione Unica Ambientale da ARPAE Emilia-Romagna. L'istanza deve essere presentata tramite la piattaforma telematica dello sportello unico comunale.
Approfondimenti
Sono considerate acque reflue domestiche quelle provenienti da insediamenti residenziali e del settore terziario derivanti prevalentemente da attività umane e domestiche (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 74).
Gli scarichi delle acque domestiche con recapito diverso dalla rete di fognatura pubblica sono soggetti alle disposizioni del punto 4.7 della Deliberazione della Giunta Regionale 09/06/2003, n. 1053.
Sono considerate acque reflue industriali assimilabili alle domestiche quelle definite dal Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 101, com. 7 e quelle che rispettano le caratteristiche definite al punto 5 della Deliberazione della Giunta Regionale 09/06/2003, n. 1053 o i criteri definiti nel Decreto del Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227, art.2.