Descrizione
In Comune di Piacenza …
Su richiesta del debitore, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva difficoltà, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 36 rate. Non si rateizzano importi inferiori ad € 100,00.
Si definisce situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica la situazione del debitore a cui è impedito il versamento dell'intero importo dovuto, ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale e che può essere ricondotta, a titolo esemplificativo, alle seguenti condizioni: temporanea carenza di liquidità finanziaria, stato di crisi aziendale dovuta a eventi di carattere transitorio, stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque situazione che impedisca la normale attività lavorativa; diminuzione del reddito imponibile derivante da riduzione dell'attività lavorativa o da altre cause.
La rateizzazione del pagamento delle somme dovute viene concessa nel rispetto dei seguenti limiti:
Importo | Numero massimo di rate mensili concesse |
da 100,01 € a 500,00 € | Fino a 3 |
da 500,01 € a 1.000,00 € | Fino a 6 |
da 1.000,01 € a 2.000,00 € | Fino a 12 |
da 2.000,01 € a 4.000,00 € | Fino a 18 |
da 4.000,01 € a 6.000,00 € | Fino a 24 |
maggiore di 6.000,01 € | Fino a 36 |
In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione. La rateazione non può essere concessa in presenza di morosità relative a precedenti rateazioni non rispettate.
Per le somme iscritte in riscossione coattiva, il contribuente deve rivolgersi ad ICA Srl, concessionario del servizio di riscossione delle entrate comunali.