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Attestare la conformità edilizia e l'agibilità di un immobile (SCCEA)

Descrizione

Attestare la conformità edilizia e l'agibilità di un immobile (SCCEA)

L’agibilità attesta la conformità edilizia dell’opera al progetto nonché l’esistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati, il superamento delle barriere architettoniche. Per gli interventi edilizi abilitati con segnalazione certificata di inizio dell'attività edilizia (SCIA) e con permesso di costruire (PDC) (esclusi gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria) o per interventi previsti da accordi di programma, è necessaria l'agibilità. È facoltativa per le opere eseguite con comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e per interventi in sanatoria (Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 23).

L’agibilità è attestata con segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, contenente la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta anche la conformità dell'opera al progetto presentato, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione richiesta dalla normativa vigente (Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 23, com. 3, let. b).

La segnalazione deve essere presentata entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, altrimenti sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dalla Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 26.

Approfondimenti

La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità può essere presentata in forma parziale nei seguenti casi (Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 25):

  • per singoli edifici e singole porzioni della costruzione, purché strutturalmente e funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti relative all'intero edificio e siano state completate le parti comuni relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione
  • per singole unità immobiliari, purché siano completate le opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione relative all'intero edificio di cui fanno parte.

La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità può essere presentata anche in assenza di lavori per i fabbricati che ne sono privi purché abbiano i requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, l'attestazione di prestazione energetica, il superamento delle barriere architettoniche (Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 23, com. 2). In questo caso, la sicurezza strutturale degli immobili è attestata dal certificato di collaudo statico o, in carenza dello stesso, dalla verifica tecnica o dalla valutazione di sicurezza di cui alla Legge regionale 30/10/2008, n. 19, art. 14.

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