Prorogare l'inizio o la fine dei lavori edilizi

Descrizione

Prorogare l'inizio o la fine dei lavori edilizi

I termini per l'inizio e la fine di lavori abilitati con la segnalazione certificata di inizio dell'attività (SCIA) o con il permesso di costruire (PDC), possono essere prorogati rispettivamente di un anno e di tre anni, anche più volte.

Quando non sono entrate in vigore previsioni urbanistiche contrastanti con il titolo edilizio, per la proroga è sufficiente presentare una comunicazione prima della scadenza (Legge regionale 30/07/2013, n. 15, articoli 16 e 19), diversamente è necessario ottenere un provvedimento presentando la domanda.

Se invece non è stata chiesta una proroga, una volta decorsi i termini stabiliti, il titolo edilizio decade di diritto per la parte non eseguita e quindi occorre ottenere un nuovo PDC o presentare una nuova SCIA.

Approfondimenti

I termini di inizio e di ultimazione dei lavori in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (31 marzo 2022), conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (29 giugno 2022)  (Decreto legge 17/03/2020, n. 18, art. 103, com. 2).