A chi è rivolto
Il contributo è rivolto alle madri, residenti nel Comune di Piacenza, che non beneficiano, o beneficiano in parte, del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità, né di alcun trattamento economico da parte del datore di lavoro per il periodo di maternità e che rientrino nel limite di valore Isee minorenni di 20.382,90 euro.
Per chiedere la concessione dell'assegno di maternità occorre rientrare nelle seguenti casistiche, da documentare a cura della richiedente:
- essere madri cittadine:
- italiane
- comunitarie
- di paesi terzi in possesso di
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
- essere familiare di cittadini dell’Unione Europea o di cittadini stranieri titolari di diritto di soggiorno di lungo periodo o permanente
- permesso di soggiorno in qualità di rifugiato politico (o superstite di rifugiati politici);
- protezione sussidiaria
- essere cittadina/lavoratrice o familiare/superstite di cittadino/lavoratore con nazionalità marocchina, tunisina, algerina o turca
- essere titolare (o familiare di titolare) del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro (o familiare, ad eccezione delle categorie escluse dal Decreto legislativo 04/03/2014, n.40)
- aver soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell’Unione Europea o essere familiare o superstite di persona che ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell’Unione Europea
- essere apolide o familiare/superstite di apolide.
- essere residente nel territorio dello Stato e quindi regolarmente soggiornanti al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo
- avere un valore ISEE non superiore al tetto massimo annualmente rivalutato
- avere un conto corrente intestato o cointestato alla richiedente.
L'assegno di maternità può essere richiesto anche dal padre:
- se la madre abbandona il figlio o in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e, comunque, non sia in affidamento presso terzi
- in caso di decesso della madre del neonato (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/12/2000 n. 452, art. 11).
L'assegno di maternità può inoltre essere richiesto dall'adottante o dall'affidatario se rientra nelle rispettive famiglie anagrafiche nei seguenti casi:
- separazione legale tra i coniugi;
- adozione speciale di cui all'art. 44 comma 3 legge 184/1983;
- minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori.